Si comunica che Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 aprile 2020 ha deliberato alcune indicazioni specifiche da fornire alle Facoltà relativamente a quanto previsto dal “Regolamento per l’erogazione delle Borse di studio per tesi di laurea all’Estero”.
In particolare, riguardo l’art. 3 del suddetto Regolamento che prevede che “(…) la durata del periodo di permanenza all’estero è determinata nei bandi di concorso che sono emessi dalle Facoltà e non può essere inferiore a due mesi continuativi (…)” il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che:
• è consentito il computo di un periodo di permanenza all’estero pari a 2 mesi anche non continuativi ai fini dell’erogazione delle Borse di studio per tesi di laurea all’Estero bandite nell’a.a. 2018/2019;
• in caso di impossibilità di recupero del periodo di permanenza non trascorso, il contributo assegnato sarà riproporzionato in base al numero di giorni effettivamente trascorsi all’estero.
Rispetto all’ulteriore previsione regolamentare (art. 7) che stabilisce che “(…) lo studente deve laurearsi entro sei mesi dalla data di rientro dal periodo di formazione trascorso all’estero, da considerare in base all’attestazione di cui all’art. 4 c. 5 lett. b) [periodo di permanenza all’estero]. In caso contrario lo studente è tenuto alla restituzione della borsa percepita (…)” il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno aumentare a dodici il numero di mesi entro cui lo studente debba laurearsi dalla data di rientro dal periodo di formazione trascorso all’estero.
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