Art. 13 Statuto
Corsi di Studio
1. L’offerta formativa è realizzata dai Corsi di Studio. Essi sono, secondo la normativa vigente, Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, Corsi di Specializzazione e possono essere coordinati nell’ambito di un’Area Didattica.
2. Un’Area Didattica raggruppa più Corsi di Studio – appartenenti ad una comune area scientifico-culturale o a classi o gruppi di classi – articolati sequenzialmente (triennali appartenenti alla stessa classe o a classi affini e magistrali appartenenti alla stessa classe o a classi affini) e/o orizzontalmente (triennali simili, magistrali simili).
3. L’Area Didattica o il singolo Corso di Studio sono coordinati da uno specifico Consiglio; esso è costituito da tutti i docenti del o dei Corsi di Studio coordinati e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti. Il Consiglio delibera sulla organizzazione didattica dei Corsi di Studio.
4. I docenti che compongo un Consiglio eleggono al loro interno un Presidente, cui spetta il compito di convocare il Consiglio, determinare l’ordine del giorno, organizzare la didattica e coordinare – in accordo con il/i Dipartimento/i coinvolto/i – le coperture didattiche dei singoli insegnamenti.
5. I Consigli operano in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo, assicurano la qualità delle attività formative, formulano proposte relativamente all’ordinamento, individuano annualmente i docenti tenendo conto delle esigenze di continuità didattica.